Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 885 del 27 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinnovazione, ex art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare, disposta da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Detta previsione, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli articoli 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere, nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa, all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi articoli 294 e 302 stesso codice. Ne consegue che la previsione di cui all'art. 27 c.p.p., deve essere letta nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente il quale, in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio, reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. Consegue, altresì, che il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.

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