Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 4964 del 27 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando nei confronti di soggetto colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare sia stato ritualmente effettuato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. l'eventuale scarcerazione successivamente disposta sulla base dell'erroneo convincimento che il detto incombente non abbia invece avuto luogo può essere legittimamente revocata e, anche in difetto di revoca, non impedisce l'emissione di una nuova ordinanza custodiale, senza che a tal fine occorra il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 302 c.p.p., e cioè l'effettiva previa liberazione dell'imputato (nella specie rimasto in vinculis ad altro titolo) e la di lui sottoposizione ad interrogatorio in stato di libertà.

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