Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10492 del 27 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impossibilità per il difensore dell'arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di non prendere parte all'udienza, determina una violazione del diritto di difesa per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d'ordine generale ed a regime intermedio dell'interrogatorio dell'arrestato, che determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura eventualmente applicata, e ciò in ragione dell'equiparazione dell'indicato interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.

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