Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2157 del 30 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari, la pretesa nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. come atto successivo alla adozione di un provvedimento cautelare, derivi esso dalla nullità o comunque dalla invalidità del prescritto avviso al difensore, o da qualsivoglia altra ragione, non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare, ma può dar luogo unicamente, quando la misura applicata sia quella della custodia cautelare, alla liberazione dell'indagato, a norma dell'art. 302 c.p.p., liberazione che, qualora non sia disposta d'ufficio, va richiesta al giudice procedente, il quale dovrà provvedere con ordinanza, soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.p.

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