Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 143 del 21 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che nell'espletamento dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare il giudice adotti «metodi investigativi » non compromette la validitą dell'interrogatorio stesso, purché venga realizzata la finalitą di garanzia alla base della previsione di cui all'art. 294 c.p.p. Eventuali deviazioni dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia non potranno essere fatte valere (in un regime fondato sul principio di tassativitą delle nullitą) come cause di invaliditą dell'atto e, a fortiori, come causa di caducazione dello status custodiae.

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