Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 143 del 21 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che nell'espletamento dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare il giudice adotti «metodi investigativi » non compromette la validità dell'interrogatorio stesso, purché venga realizzata la finalità di garanzia alla base della previsione di cui all'art. 294 c.p.p. Eventuali deviazioni dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia non potranno essere fatte valere (in un regime fondato sul principio di tassatività delle nullità) come cause di invalidità dell'atto e, a fortiori, come causa di caducazione dello status custodiae.

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