Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 33339 del 4 ottobre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

L'invaliditā dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto (nella specie, per mancato, tempestivo avviso al difensore), comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare disposta all'esito della suddetta udienza, ove l'ordinanza applicativa di tale misura non sia seguita, nei termini, dall'effettuazione di nuovo, valido interrogatorio.

(massima n. 2)

La nullitā, per omesso avviso al difensore di fiducia, dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida dell'arresto comporta, ex art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia del provvedimento custodiale successivamente emesso, qualora il giudice non provveda a rinnovare validamente l'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.c.

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