Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8121 del 19 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è nullo l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. qualora ad esso proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga - a pena di nullità - che il giudice che procede all'interrogatorio in questione sia lo stesso giudice persona fisica che ha emesso la misura ed, inoltre, perché il principio di immutabilità del giudice è previsto dall'art. 525, comma 2, c.p.p. solo con riferimento alla necessaria identità della persona fisica del giudice o dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non può estendersi per analogia (in assenza della identità di ratio) anche alle attività svolte nel corso delle indagini preliminari, tanto più per quelle che non hanno contenuto decisorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.