Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1133 del 21 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma quarto dell'art. 294 c.p.p. non prefissa alcun termine tassativo per l'avviso, prima del compimento dell'atto, al difensore, fissando il solo criterio della «tempestivitą» dell'avviso stesso, cosģ implicitamente rimettendosi al giudizio discrezionale del magistrato, in relazione anche al ristretto arco di tempo entro il quale l'interrogatorio deve essere validamente espletato. Nel concetto di «tempestivitą» comunque debbono essere presi in considerazione fattori eterogenei, tra i quali la distanza spaziale del luogo di abituale residenza del difensore, rispetto a quello in cui l'interrogatorio deve aver luogo, considerando, peraltro, anche la rapiditą dei moderni mezzi di locomozione e di comunicazione. (Nel caso di specie, relativo ad un interrogatorio da espletarsi a Milano, l'avviso al difensore di fiducia, residente a Reggio Calabria, era stato dato a mezzo fax appena mezz'ora prima dell'interrogatorio stesso; la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente che lamentavano la intempestivitą di tale avviso e la conseguente nullitą dell'interrogatorio, cui aveva assistito un difensore nominato di ufficio, per violazione del diritto di difesa).

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