Cassazione penale Sez. I sentenza n. 88 del 4 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'indisponibilità del difensore di fiducia di attendere l'inizio dell'attività fissata ed a cui ha diritto di assistere per la difesa dell'indagato non viola il diritto di difesa, allorché tale indisponibilità dipenda da un contenuto ritardo dell'ufficio che vi debba provvedere e sempre che nel prosieguo si sia provveduto alla nomina del difensore di ufficio e agli avvisi dovuti per la sua partecipazione al compimento dell'atto. (Fattispecie in tema di interrogatorio dell'indagato in vinculis da parte del giudice per le indagini preliminari. La Corte ha osservato che se, per un verso, la natura stessa dell'attività ed i termini ristretti nei quali si deve svolgere richiedono la puntualità dell'ufficio - il ritardo nell'espletamento dell'atto ammontava ad una sola ora - che deve rispettare, per quanto possibile, l'ora fissata nelle convocazioni, per un altro verso, è anche richiesta una particolare disponibilità del difensore a svolgere la sua attività professionale per la difesa dell'indagato, concependo il rilievo che essa ha riguardo allo status libertatis dell'indagato stesso e valutando la compatibilità di essa, al momento di accettazione dell'incarico, con altri impegni professionali già assunti)

(massima n. 2)

Poiché l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47, comma ultimo dell'ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova. Ciò, fra l'altro, trova conferma — (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l'art. 178 c.p., relativo agli effetti della riabilitazione) — anche nella mancata menzione, nel citato comma ultimo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all'estinzione della pena, anche quella «di ogni altro effetto penale», non segue a tale espressione la specificazione «della condanna».

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