Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28977 del 16 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di avviso al difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di omonimia (per la presenza di pił difensori dello stesso Foro con nome e cognome identici) spetta alla cancelleria provvedere alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l'avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all'imputato di farsi carico di simile circostanza a lui non riferibile. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, č viziato da nullitą generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, comporta l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare.

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