Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9585 del 28 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non č tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).

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