Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1598 del 1 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1997, n. 77, dichiarativa dell'illegittimitā dell'art. 294, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia, postula che l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice del dibattimento ovvero prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, i cui caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e di immanente presenza della parte civile producono effetti assorbenti delle esigenze che l'interrogatorio di garanzia intende soddisfare. (Nella specie, č stato ritenuto mancante il presupposto della richiamata decisione della Corte costituzionale, in quanto al momento dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere si era giā verificata la costituzione dell'imputato davanti al giudice del rito abbreviato, ancorché il procedimento fosse stato sospeso dopo tale costituzione e rinviato ad udienza successiva).

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