Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3899 del 8 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione della sentenza n. 77 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede, dopo la fase delle indagini preliminari e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, il rapporto costituito dall'esistenza di una misura custodiale è strettamente legato alle fasi in cui il procedimento si trova, ciascuna delle quali conferisce al rapporto stesso caratteristiche e modalità particolari, sicché ogni fase costituisce una situazione a sè stante. In tale prospettiva, con riguardo alle motivazioni sulle quali si fonda detta pronuncia di incostituzionalità, la legittima sottoposizione di un soggetto a custodia cautelare nella fase successiva alle indagini preliminari e precedente a quella del giudizio con il pieno rispetto di una normativa in quel momento vigente, deve considerarsi, rispetto alla analoga situazione riguardante il medesimo soggetto nella successiva fase del giudizio, una situazione non suscettibile di rimozione o di modifica. Ed invero, malgrado la successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante il momento immediatamente successivo alle indagini preliminari, ma precedente alla fase dibattimentale, che rende a posteriori illegittima e, quindi, inefficace, una misura cautelare, non si può, senza determinare conseguenze aberranti e scardinare principi di ordinato svolgimento dei processi, considerare rapporto non esaurito quello che vedeva un soggetto legittimamente sottoposto, in ossequio alle disposizioni all'epoca vigenti, ad una misura custodiale. (Fattispecie nella quale, dopo la — e in base alla — sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997, gli imputati avevano presentato istanza di scarcerazione alla corte di assise, dinanzi alla quale pendeva giudizio contro di loro, sul rilievo della sopravvenuta inefficacia ex art. 302 c.p.p. della misura cautelare per omesso interrogatorio da parte del giudice entro i cinque giorni dall'esecuzione della misura, peraltro all'epoca di quest'ultima non richiesto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che non avevano condiviso l'impostazione dei ricorrenti, facendo leva anche sulla motivazione della sentenza della Consulta, i cui effetti ablativi ha ritenuto limitati alle situazioni processuali, di sottoposizione a custodia cautelare, legate alla fase intercorrente tra le indagini preliminari e il successivo momento del giudizio, e non estensibili a situazioni aventi riferimento a fasi totalmente diverse, come quella del dibattimento o, a maggior ragione, dei gradi successivi di giudizio).

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