Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3778 del 28 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.

(massima n. 2)

In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, c.p.p., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si — applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.

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