Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2114 del 29 luglio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 534 c.c. — la quale, facendo eccezione al principio generale per cui l'erede può agire anche contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza titolo, fa salvo il caso dei diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi, i quali provino di aver contrattato in buona fede, e sempre che, trattandosi di beni immobili, l'acquisto a titolo di erede e quello dall'erede apparente siano trascritti anteriormente all'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente — non è applicabile all'acquisto dal legatario apparente.

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