Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1886 del 25 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nessuna nullitą o caducazione deriva dal ritardo con il quale sia effettuato il deposito dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare previsto, dopo la notificazione o esecuzione della stessa, dall'art. 293, comma 3, c.p.p., unico effetto derivante da detto ritardo essendo soltanto quello riferibile alla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione.

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