Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31509 del 16 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa è funzionale alla posizione del difensore, che così è messo in grado di approntare compiutamente la richiesta di riesame, ma tale deposito non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., né deve aver luogo entro un termine predefinito, infatti l'eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall'art. 293 comma terzo c.p.p.

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