Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2378 del 22 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine di evitare duplicazione di giudizi, l'indagato ha l'onere di specificare le ragioni per le quali la misura cautelare deve essere revocata o modificata e di indicare la nuova situazione di fatto o di diritto che può giustificare la revoca o la modifica. (Nella specie è stata ritenuta insussistente tale condizione nel generico riferimento fatto alla mancata valutazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, senza l'indicazione della rilevanza di tale riferimento sulla persistenza delle condizioni che avevano legittimato il provvedimento coercitivo; sì che l'istanza di revoca si era venuta a tradurre in una non consentita sollecitazione alla rivalutazione dei medesimi elementi che, per essere già stati valutati nel precedente procedimento di riesame, erano coperti dall'efficacia preclusiva di natura endoprocessuale fondata sul principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.).

(massima n. 2)

Il persistente stato di detenzione, cautelare o esecutivo, di soggetto sottoposto a indagini, o comunque, la preesistenza di vincoli alla sua libertà non sono impeditivi all'emissione di un ulteriore titolo cautelare allorquando il giudice di merito ritenga che, nonostante la detenzione per espiazione di pena, restino ancora attuali le esigenze cautelari.

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