Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1452 del 4 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la legge impone al giudice di esporre i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e sanziona l'eventuale omissione con la conseguente nullità di regime intermedio (rilevabile d'ufficio, ma sanabile) dell'atto. Detto obbligo presuppone tuttavia da parte della difesa un onere positivo di presentazione degli elementi che questa ritiene rilevanti ai fini della decisione. La difesa non può perciò sotto l'indicato profilo lamentare la carente o omessa considerazione di elementi già a disposizione del giudice e dei quali egli abbia, con motivazione esplicita o implicita, tenuto conto nella decisione adottata.

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