Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2017 del 3 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari, coercitive e interdittive, il potere-dovere, espressamente previsto dalla legge, di dichiarare la nullità del provvedimento applicativo, tutte le volte in cui venga rilevato il vizio contemplato dall'art. 292, secondo comma, lett. c), c.p.p., sussiste anche per il giudice di appello, al quale è inibito qualsivoglia intervento di tipo integrativo allorché accerti di ufficio la nullità e a fortiori, allorché il vizio venga dedotto dall'interessato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.