Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4019 del 17 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullitā del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (tra i quali le condizioni di salute del soggetto, rilevanti nei termini indicati dall'art. 275 quarto comma). (Ha peraltro precisato la Corte che non č comunque prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza).

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