Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1923 del 21 ottobre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

La motivazione dei provvedimenti che impongono la misura cautelare della custodia in carcere, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative nella prospettiva dell'ipotesi criminosa formulata nei confronti dell'indagato onde consentire la ricostruzione dell'iter argomentativo attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione adottata.

(massima n. 2)

Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata proposta ai sensi dell'art. 309 c.p.p. da uno solo dei due difensori nominati dall'indagato e l'avviso della data dell'udienza sia stato notificato a lui e non anche all'altro difensore, non è violato il disposto del suddetto art. 309, secondo il quale l'avviso della data dell'udienza è notificato all'imputato ed al suo difensore, giacché quest'ultimo deve esclusivamente individuarsi nel difensore che ha proposto la richiesta di riesame.

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