Cassazione penale Sez. I sentenza n. 955 del 16 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di provvedimenti concernenti la libertà personale dell'indagato, deve ritenersi legittima la motivazione per relationem del provvedimento, sempre che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato in modo che questi sia in grado di controllarne — sia pure esaminando un provvedimento diverso — la congruenza, la logicità e la legittimità.

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