Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2147 del 6 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari l'obbligo di una motivazione organica, anche se sintetica ed essenziale, non è adempiuto con la cosiddetta motivazione per relationem - generalmente legittima - qualora essa si traduca nel riferimento ad atti non conosciuti e non conoscibili dalle parti, che non sono in grado conseguentemente di esercitare in concreto il diritto di difesa, e dal giudice sovraordinato, che non avendo contezza dell'atto, frequentemente neppure inserito nel fascicolo processuale, non è posto nelle condizioni di svolgere il sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la motivazione della misura si basava su un generico riferimento alla «comunicazione di notizia di reato» e ad una «annotazione», non allegate agli atti e ritenute perciò dalla Corte prive di contenuto concreto).

(massima n. 2)

In tema di reati colposi (nella specie, disastro e omicidio colposi per crollo di edificio a seguito di esplosione per una fuga di gas) il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non può essere il contenuto della prevedibilità. (Fattispecie in cui la corte ha escluso la colpa di un comandante dei vigili del fuoco, inesattamente informato dello stato dei luoghi da parte dell'interessato).

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