Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1889 del 29 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Solo la mancanza della motivazione nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, cui va equiparata la mera apparenza della medesima, può rientrare nella nozione di violazione di legge, a sostegno del ricorso per saltum previsto dall'art. 311, comma secondo, c.p.p. L'eventuale illogicità di essa implica l'esistenza di una motivazione, e quindi l'assenza della violazione di legge con riferimento all'art. 292, comma secondo, lett. c), secondo cui l'ordinanza deve contenere, a pena di nullità, anche l'esposizione degli indizi che giutificano in concreto la misura disposta.

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