Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1876 del 2 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio della immodificabilità delle ordinanze definitive rebus sic stantibus è principio generale; conseguentemente, anche se il cosiddetto giudicato appare attenuato per i provvedimenti cautelari, esecutivi e di sorveglianza, rispetto all'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, tuttavia i limiti del riesame di tali provvedimenti devono ritenersi rigorosi e subordinati alla sopravvenienza di fatti nuovi ovvero non considerati che incidono sulla situazione cautelare o esecutiva in atto: né può considerarsi fatto nuovo una evoluzione giurisprudenziale di norma giuridica già diversamente applicata o una prospettazione diversa dei medesimi fatti, costituendo entrambe le ipotesi censure giuridiche, ormai precluse, ad una decisione definitiva. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che correttamente la corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, avesse dichiarato inammissibile un'istanza diretta ad ottenere applicazione della continuazione, costituente riproposizione di altra precedentemente già respinta, non essendosi dedotti fatti nuovi, ma semplicemente erronea applicazione dell'istituto).

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