Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5548 del 23 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza del decreto autorizzativo delle intercettazioni, il registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. non è collegato a un particolare atto di indagine come specifico presupposto di legalità dello stesso e non si può, quindi, in alcun modo far rientrare tra gli elementi che il P.M. deve presentare a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p. (Fattispecie relativa a istanza di riesame di ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere, con cui l'indagato aveva lamentato la mancata trasmissione, da parte del P.M., di documentazione attestante la data di iscrizione del suo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; la S.C. ha ritenuto infondata la sua doglianza, sul rilievo che il diritto di difesa, al fine della verifica del rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari, ben si sarebbe potuto esercitare mediante la richiesta di un'attestazione della data della predetta iscrizione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.