Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1420 del 21 giugno 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione di provvedimenti dispositivi di misure cautelari, la cessazione dell'efficacia di queste ultime consegue alla mancata trasmissione da parte dell'Autorità procedente di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato e delle eventuali deduzioni e memorie difensive, senza che sia consentito distinguere fra atti rilevanti e non. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione di un'annotazione di polizia contenente elementi a carico degli indagati).

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali non sussiste l'interesse alla decisione dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, quando questa abbia perso efficacia per il decorso del termine massimo (due mesi) di durata. A siffatta misura, invero, non si estende l'istituto della riparazione pecuniaria, che solo può giustificare la persistenza dell'interesse all'impugnazione quando la misura sia cessata.

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