Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4698 del 11 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indicazione delle generalitā complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare č assolutamente indispensabile — sė che č sanzionata da nullitā la sua mancanza — solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa autonomamente ex art. 291 c.p.p., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione č stata giā compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilitā di errore sulla sua identitā. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di custodia risultavano solo il nome e cognome degli indagati).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.