Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1721 del 13 settembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare il decorso del tempo può determinare il verificarsi di una modifica della situazione pregressa, non certo (salvo l'insorgere di nuovi elementi di fatto) con riferimento alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma in relazione alla attualità delle esigenze cautelari.

(massima n. 2)

Le misure coercitive e interdittive sono due sottotipi delle misure cautelari personali, a loro volta ascrivibili nel più ampio genus delle misure cautelari. Dette misure - unitariamente disciplinate - sono tra loro assimilabili. Nell'ipotesi di sussistenza di esigenze probatorie le prime (coercitive) possono essere sostituite dalle altre (interdittive), quando mirino a conseguire la finalità di garantire le indispensabili cennate esigenze istruttorie con il minore danno per i diritti inviolabili dei cittadini. Tale possibilità è esclusa soltanto quando il pubblico ministero abbia richiesto esclusivamente una specifica misura. La Corte ha osservato che non è di ostacolo il limite di durata previsto per le misure interdittive dall'art. 308 c.p.p., poiché nel caso di esigenze probatorie è sempre possibile la rinnovazione. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la sostituzione degli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di tecnico dell'ufficio tecnico erariale).

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