Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1931 del 13 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 289 c.p.p., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997 n. 234, che prevede l'interrogatorio dell'indagato prima della applicazione della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, č una norma di garanzia in quanto mira ad assicurare l'autotutela del soggetto nel procedimento incidentale, con riferimento a questa specifica misura. Tale ratio sostiene la norma in esame sia con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, sia a quelli comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualitą soggettive dell'agente.

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