Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6201 del 20 giugno 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo a servitù di passaggio su un fondo a favore di altro fondo e dei fabbricati da realizzare sullo stesso, i proprietari di detti immobili non possono trasferire al comune il diritto di transito sull'altrui fondo, perché venga esercitato dalla collettività, rendendosi in tal modo più gravosa la condizione del fondo servente, in violazione degli artt. 1071 e 1067 c.c.

(massima n. 2)

Una strada privata diventa pubblica quando la destinazione pubblica segua o si accompagni all'acquisto della proprietà del suolo stradale da parte della pubblica amministrazione, in base ad un atto o fatto (convenzione, espropriazione, usucapione) idoneo a trasferirne il dominio, con la conseguenza che l'atto con il quale il proprietario del fondo, a cui vantaggio sia costituita una servitù di transito sul fondo altrui, trasferisca al comune tale diritto di transito, deve ritenersi inidoneo a consentire al predetto comune l'esercizio di diritti di supremazia pubblica sul fondo servente.

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