Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2304 del 7 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex art. 289 secondo comma c.p.p., la cui omissione determina la nullitą generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c).

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