Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12816 del 11 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, proposta impugnazione avverso ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva (nella specie, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio) sopravvenga la perdita di efficacia di detta misura, deve escludersi che permanga un interesse giuridicamente apprezzabile all'impugnazione stessa, essendo esclusa la possibilitą di una riparazione pecuniaria (prevista solo per l'ingiusta detenzione) e non residuando alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per il soggetto nei cui confronti la misura sia stata applicata, una volta che l'applicazione sia comunque venuta meno.

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