Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1922 del 8 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

È ammissibile la reiterazione di un provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere anche se basato sugli stessi fatti quando il precedente provvedimento sia stato annullato dalla Cassazione per vizi di motivazione e non per esclusione della ricorrenza delle condizioni generali di legittimità. Solo in tale ipotesi, infatti, in forza del principio del ne bis in idem si determina una situazione di inconciliabilità tra i due provvedimenti, quello caducato e quello riemesso, che non possono, quindi, coesistere, in osservanza della regola della preclusione processuale.

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