Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 917 del 21 aprile 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 comma 5 c.p.p., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, gli atti richiestigli al tribunale del riesame decorre dal momento in cui è pervenuta al suo ufficio la relativa richiesta e, in mancanza della prova specifica sulla data in cui la richiesta del giudice del riesame è pervenuta al P.M., la trasmissione deve ritenersi tempestiva, in quanto avvenuta dalla data in cui la richiesta presumibilmente pervenne al P.M. procedente, dal momento che l'attività amministrativa è assistita, in difetto di prova contraria, da una presunzione relativa di regolarità.

(massima n. 2)

La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere è consentita quando la nuova misura trova ragione nella valutazione di un nuovo e più ampio quadro indiziario in precedenza non considerato perché processualmente non utilizzabile. (Fattispecie in cui in precedenza non erano stati allegati agli atti i decreti autorizzativi delle intercettazioni).

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