Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15741 del 3 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 c.p., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilitą dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietą.

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