Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2154 del 24 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo pubblico di cura, ai sensi del primo comma dell'art. 284 c.p.p., incombe al giudice di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero che possa contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltā di intervento su tale individuazione.

(massima n. 2)

La misura cautelare emessa a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente per la nullitā, tempestivamente eccepita, dell'interrogatorio dell'indagato (da considerarsi, pertanto, tamquam non esset ai fini di cui all'art. 302 c.p.p.), č sostitutiva di quella caducata e pertanto soggetta al rimedio dell'appello ex art. 310 c.p.p. e non del riesame, che riguarda esclusivamente il provvedimento originario e genetico della misura medesima.

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