Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4298 del 4 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero il principio della necessitā della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilitā. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto infondato un ricorso col quale si deduceva che la richiesta di estradizione per il reato di uso di atto falso era inaccoglibile per difetto di querela).

(massima n. 2)

Attesi gli elementi di specificitā presentati, rispetto alla detenzione in carcere, dal regime di detenzione in ambiente domiciliare (tanto nel caso che si tratti di misura cautelare quanto in quello che si tratti di detenzione in sede di espiazione), deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di soggetto sottoposto al suddetto regime, di diritti e facoltā normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di merito che, nel disporre nei confronti di un imputato l'applicazione della custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, aveva imposto il divieto di incontro con soggetti diversi da parenti ed affini entro il secondo grado, concedendo, inoltre, allo stesso imputato di assentarsi dalla abitazione unicamente per assistere, come da sua richiesta, alla celebrazione della messa festiva).

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