Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15724 del 3 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali e di procedure incidentali de libertate, la norma introdotta dall'art. 5 della L. 20 marzo 2001 n. 128, che ha modificato l'art. 284, quinto comma bis c.p.p., ha natura processuale e pertanto, si applica a tutte le situazioni non ancora definite al momento della sua entrata in vigore, sempre che manchi una specifica normativa transitoria. Ne consegue che non si pone in contrasto né con il principio tempus regit actum né con quello generale di irretroattivitą della legge la circostanza che la nuova disciplina tenga conto di presupposti di fatto risalenti ad epoca ad essa anteriore. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza, pronunziata dal Tribunale ex art. 310 c.p.p., confermativa del provvedimento del Gip che aveva respinto l'istanza di concessione degli arresti domiciliari formulata da un soggetto, gią condannato con sentenza del 24 settembre 1999, ritenendo ostativo il disposto di cui all'art. 284, quinto comma bis c.p.p., introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 341 del 2000, convertito nella L. 19 gennaio 2001 n. 4, successivamente modificata dall'art. 5 della L. 20 marzo 2001 n. 128, entrata in vigore il 4 maggio 2001).

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