Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32894 del 3 settembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligo di dimora, il provvedimento con cui il giudice impone il divieto di allontanamento dall'abitazione (nella specie: nelle ore notturne) non viola il limite di cui al quarto comma dell'art. 283, (il quale impone che il provvedimento non rechi pregiudizio per le normali esigenze di lavoro), allorché le ragioni di cautela siano individuate proprio in relazione al lavoro svolto dal sottoposto alla misura coercitiva. (Nella specie, attivitą svolta presso i locali notturni e direttamente collegata al reato di lesioni personali commesso a carico di un avventore).

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