Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17387 del 30 agosto 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La casa cantoniera - in base all'art. 22, secondo comma della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ribadito da ultimo dall'art. 24 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 - costituisce pertinenza della strada e partecipa quindi al suo carattere di demanialità quando la strada stessa appartiene ad un ente pubblico territoriale. Ne consegue che la perdita del carattere demaniale della casa cantoniera può essere solo l'effetto della perdita dello stesso carattere della strada (salvo diversa disposizione a norma dell'art. 818 c.p.c.).

(massima n. 2)

La sdemanializzazione d'una strada può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico. Né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, dei bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.