Cassazione penale Sez. I sentenza n. 48868 del 19 dicembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Č ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in tema di isolamento continuo dell'indagato detenuto ai sensi dell'art. 33 n. 3 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), trattandosi di provvedimento sulla libertā personale della quale determina una restrizione ulteriore rispetto allo stato detentivo in quanto tale. (Nella specie, il Gip, richiesto di revoca dell'isolamento, aveva declinato la propria competenza in favore del P.M., trasmettendogli gli atti sul rilievo che spettasse all'organo inquirente ogni determinazione sulla necessitā di protrazione della misura).

(massima n. 2)

Prima dell'esercizio dell'azione penale al giudice per le indagini preliminari spetta non soltanto la competenza riguardante l'applicazione e la revoca delle misure cautelari, ma anche quella concernente la modificazione delle loro modalitā esecutive, tra le quali rientra quella relativa all'esecuzione concreta della detenzione in carcere mediante isolamento continuo. Ne consegue che č abnorme l'ordinanza del Gip di non luogo a provvedere sull'istanza dell'indagato detenuto che versi in tale condizione a seguito di provvedimento disposto dal P.M. a norma dell'art. 33 n. 3 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), dal momento che proprio il Gip č tenuto, per legge, al controllo, nel merito, di qualsivoglia misura restrittiva della libertā personale dell'indagato detenuto.

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