Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5609 del 5 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione del giudice competente all'adozione dei provvedimenti in tema di misure cautelari, occorre far riferimento al momento in cui la richiesta di applicazione di misura cautelare è avanzata dal P.M. e non al momento della decisione del giudice, sicché, se la richiesta è avanzata al G.i.p. durante le indagini preliminari, tale organo resta competente a decidere anche se nelle more il P.M. ha esercitato l'azione penale e gli atti materialmente si trovino davanti al G.u.p.

(massima n. 2)

II mancato rispetto delle attribuzioni del G.i.p. e del G.u.p. costituisce violazione delle regole in materia di competenza funzionale, sicché una volta presentata dal P.M. la richiesta di rinvio a giudizio, la competenza ad emettere i provvedimenti cautelari appartiene al G.u.p., in quanto giudice che procede ai sensi dell'art. 279 c.p.p., anche se l'udienza preliminare non si sia ancora tenuta. (In motivazione, la S.C., richiamando l'art. 6 D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 che ha separato le funzioni di G.i.p. e G.u.p., ha osservato che pur essendo unitario l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e avendo la distinzione tra G.i.p. e G.u.p. natura tabellare, una volta incardinato il procedimento, i magistrati che sono chiamati a pronunciarsi su quella vicenda processuale, rispettivamente in qualità di G.i.p. o di G.u.p., restano individuati come tali).

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