Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3627 del 16 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel corso delle indagini preliminari ed ai fini della determinazione della fascia di durata massima della custodia cautelare, il «reato per cui si procede» va individuato sulla base del «fatto» attribuito alla persona sottoposta all'investigazione nel provvedimento (ultimo, se pił) dato dal giudice delle indagini preliminari. Ne discende la ininfluenza, ai predetti fini, della diversa (sia pił che meno grave) configurazione del «fatto» delineata nell'atto di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, dato che tale diversa configurazione, per incidere sul presupposto in questione, deve superare il vaglio del giudice funzionalmente competente a provvedere in ordine alla richiesta medesima.

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