Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3937 del 22 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di imputato che si trovi nelle condizioni di salute, particolarmente gravi, di cui all'art. 275, comma 4 bis, c.p.p., introdotto dalla L. 12 luglio 1999, n. 231, il giudice, per applicare o mantenere la custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 276 comma 1 bis (trasgressione agli obblighi imposti con una precedente misura di minor gravità impostagli per ragioni di salute) non può prendere meccanicamente atto dell'avvenuta trasgressione, ma deve valutare e quindi congruamente motivare la sua decisione all'interno del quadro di bilanciamento degli interessi in gioco, riguardanti le esigenze cautelari e la tutela delle condizioni di salute; e ciò anche quando l'aggravamento della misura sia stato disposto nella vigenza della precedente normativa e, sopraggiunta la nuova legge, l'interessato chieda la revoca.

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