Cassazione penale Sez. V sentenza n. 780 del 21 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare applicata nel contesto di una scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, il ripristino della custodia in carcere è subordinato, a norma dell'art. 276 c.p.p., in sistematico collegamento con gli artt. 307 e 299, comma 4, stesso codice, al giudizio di inadeguatezza della misura violata, sulla base degli elementi indicati dall'art. 276 (entità, motivi e circostanze della violazione) — senza che sia necessaria l'inconciliabilità della misura con le esigenze di tutela della collettività, ovvero che gli elementi di parametro siano tutti suscettibili di valutazione in malam partem, essendo invece sufficiente la prevalenza di alcuni di essi, rappresentativi del periculum — nonché al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura prescelta (ex art. 275 c.p.p.), discrezionalmente motivato sulla base di altri elementi, quali i precedenti penali e la gravità dei reati contestati, mentre prescinde dalla dimostrazione di esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle già accertate dall'ordinanza genetica e ribadite da quella di scarcerazione. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione di tali principi da parte del giudice di merito, il quale, in relazione alla violazione della misura della dimora obbligata, aveva espresso il giudizio di inadeguatezza della misura violata con riferimento a: — la mancata giustificazione dei motivi della trasgressione; — la neutralità, in astratto, nonostante un tentativo d'inseguimento; — la neutralità, in astratto, della vicinanza del luogo della sorpresa al comune di dimora obbligata, che però assumeva aspetto negativo, in concreto, per la presenza nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, di altro soggetto inserito nel medesimo ambito criminoso. Il giudizio di adeguatezza della nuova misura coercitiva prescelta, della custodia in carcere, era stato ancorato ai precedenti penali, alla gravità delle imputazioni di duplice omicidio e associazione per delinquere, ed al comportamento del soggetto che riusciva a darsi alla fuga al momento della tentata esecuzione della nuova misura).

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