Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1519 del 8 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 275, quarto comma, c.p.p., fa derivare, dal superamento del settantesimo anno di etā una presunzione di ridotta pericolositā sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltā fisiche e psichiche dell'uomo, affidando al giudice il compito di stabilire, caso per caso, se la situazione di fatto, valutata complessivamente, sia di tale gravitā da giustificare, anche in tale ipotesi, l'applicazione di una misura cautelare. Conseguentemente, ai fini della verifica di legittimitā del provvedimento restrittivo adottato in tal caso, č necessario accertare se il giudice che lo ha emesso o confermato si sia dato carico di motivare congruamente, anche in relazione all'etā, il suo convincimento dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

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