Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1057 del 27 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La particolare gravità delle condizioni di salute, richiesta dal quarto comma dell'art. 275 c.p.p. come presupposto per l'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere, va inteso non come assoluta incompatibilità con la detenzione carceraria, ma come condizione di rilevante pregiudizio in relazione alla praticabilità dei necessari interventi terapeutici, sicché il giudice deve adeguatamente motivare circa la possibilità che l'indagato riceva durante la detenzione le appropriate cure in relazione alla natura della patologia ed alla presumibile interferenza che sulla sua evoluzione e sulle risposte alla terapia può esercitare l'ambiente carcerario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.