Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3 del 10 marzo 1999

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, c.p.p. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione).

(massima n. 2)

In tema di misure coercitive, poiché l'attivazione del procedimento di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere a causa di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, postula solo che «risultino» al giudice sulla base della richiesta, ovvero della segnalazione del servizio sanitario penitenziario, o «in altro modo», le condizioni predette, non può essere posto a carico dell'interessato un onere di allegazione sanitaria a pena di inammissibilità della richiesta.

(massima n. 3)

In tema di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni. Ne consegue che, con riferimento alla prescrizione, il giudice ha il potere-dovere di dichiararla non soltanto allorché accerti l'avvenuto decorso del termine stabilito per il reato enunciato nel capo di imputazione, ma anche allorché, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, reputi che esso deve essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato per il quale la prescrizione è già maturata, oppure quando dagli atti emergano inoppugnabilmente, ictu oculi, precisi e completi elementi di giudizio che rendono certa l'inesistenza delle aggravanti contestate ovvero forniscono una base sicura e indiscutibile per l'applicazione di circostanze attenuanti o consentono di procedere a un'esuriente valutazione comparativa delle circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p., sì da ricondurre il reato in limiti punitivi, cui sia correlato un più breve termine prescrizionale già maturato.

(massima n. 4)

La richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena secondo i criteri di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti ha come unica valenza quella di individuare il criterio di determinazione della pena da infliggersi in concreto, ma non già quella di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Consegue ulteriormente che, in ipotesi di inserimento nel patto di circostanze attenuanti non aventi l'esclusivo ruolo di parametro di commisurazione della pena congrua, ma produttive anche dell'effetto estintivo del reato per prescrizione, il giudice deve respingere l'accordo e procedere secondo il rito ordinario.

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